SPLIT PAYMENT: AVVISO AI FORNITORI DEL COMUNE DI USSASSAI
Con la Legge di Stabilità 2015, art. 1 comma 629, lettera b) è stato introdotto il meccanismo dello split payment, che, dal 1 gennaio 2015 impone alle Pubbliche Amministrazioni di pagare ai fornitori solo l'imponibile, cioè l'importo indicato in fattura al netto dell'Iva, mentre l'Iva verrà versata direttamente all'Erario.
Uniche eccezioni all'applicazione dello split payment sono gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi soggetti al ''reverse charge'' e le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte ''a titolo d'imposta sul reddito'' (lavoratori autonomi).
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio Decreto in data 23/01/2015 ha fornito alcune delucidazioni in ordine alle modalità di applicazione del nuovo regime.
In particolare con riferimento agli obblighi nascenti in capo ai soggetti passivi fornitori, l'articolo 2 del decreto MEF stabilisce che i medesimi devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del d.P.R. n. 633/1972 apponendo l'annotazione ''scissione dei pagamenti'' sulla medesima. Inoltre, gli stessi fornitori devono registrare la fattura nei termini indicati dagli articoli 23 e 24 dello stesso decreto ma non devono computare come IVA a debito l'imposta indicata nella medesima, la quale, quindi non parteciperà alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale).
E'opportuno evidenziare che, come chiarito dall'art. 9 del Decreto MEF, la nuova modalità sarà applicata esclusivamente alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifica successivamente alla stessa data. Quindi nulla cambierà per quelle emesse in precedenza, anche se non ancora pagate.
Documenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
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Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015 pubblicato su G.U. n.27 del 3/2/2015 | ![]() |
215 kb |
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