Dall’anno 2025 l’Indennità Regionale Fibromialgia (IRF) è erogata come contributo per il rimborso delle spese di carattere sanitario, qualora non coperti da servizio sanitario regionale, socio-sanitario e di cura alla persona per un massimo di euro 800.
Sono ammissibili le seguenti spese sostenute nell’anno di riferimento del sostegno economico richiesto per: a) acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona; b) acquisizione di servizi professionali educativi; c) spese per attività fisiche e ricreative su prescrizione del medico curante; d) accoglienza presso centri diurni e centri diurni integrati autorizzati limitatamente al pagamento della quota sociale; e) spese di soggiorno, per non più di 30 giorni nell’arco di un anno, presso strutture sociali autorizzate o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale; f) spese per l’acquisto di integratori alimentari, ausili e protesi non forniti dal servizio sanitario regionale; g) acquisizione di farmaci da banco o di farmaci prescritti dal medico curante per la patologia fibromialgica non forniti dal servizio sanitario regionale.